{"id":45422,"date":"2025-01-10T17:14:19","date_gmt":"2025-01-10T16:14:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vadoetornoweb.com\/?p=45422"},"modified":"2025-01-10T17:14:22","modified_gmt":"2025-01-10T16:14:22","slug":"tachigrafo-di-seconda-generazione-facciamo-chiarezza-sul-periodo-di-apprendimento-educativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vadoetornoweb.com\/tachigrafo-di-seconda-generazione-facciamo-chiarezza-sul-periodo-di-apprendimento-educativo\/","title":{"rendered":"Tachigrafo di seconda generazione, facciamo chiarezza sul \u201cperiodo di apprendimento educativo\u201d"},"content":{"rendered":"\n
L\u2019obbligo per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate dediti al trasporto internazionale all\u2019interno dell\u2019Unione Europea di retrofittare (ossia di sostituire) alla seconda versione del tachigrafo intelligente ha avuto la sua prima scadenza, rimasta invariata, nella data del 31 dicembre 2024 scorso.<\/strong> Anche i mezzi equipaggiati di tachigrafo intelligente di prima versione, che operano anch\u2019essi relazioni di traffico internazionali e che hanno una massa complessiva superiore alle 3.5 tonnellate, sono soggetti al medesimo obbligo di sostituzione, ma in questo caso la scadenza \u00e8 fissata al 18 agosto 2025. Il retrofit rappresenta una vera novit\u00e0 introdotta dal Pacchetto Mobilit\u00e0, in quanto, sebbene solo per il trasporto internazionale, \u00e8 la prima volta che viene stabilita normativamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il tachigrafo digitale, che nel 2006 ha sostituito quello analogico, da tempo offre numerosi vantaggi<\/strong>: una registrazione dei dati pi\u00f9 precisa e un miglioramento del controllo sui tempi di guida e di riposo. Il tachigrafo di seconda generazione, ossia quello definito \u201cintelligente\u201d, rappresenta un ulteriore step evolutivo che, pi\u00f9 ancora della prima versione di tachigrafo digitale, si pone come ecosistema, ossia una piattaforma integrata con altre piattaforme per la gestione data-driven<\/em>, intelligente e costo-efficace della notevole mole di dati e di informazioni che \u00e8 messa a disposizione dai veicoli attuali, anch\u2019essi sempre pi\u00f9 \u2018piattaforme\u2019.<\/p>\n\n\n\n Tornando al tema del retrofit, le sue scadenze sono definite da tempo, ovvero sin dall\u2019entrata in vigore del regolamento 2021\/1228.<\/strong> Ci\u00f2 nonostante, e pur in presenza di una sempre pi\u00f9 crescente disponibilit\u00e0 di prodotto nel corso del 2024 e di una rete di centri tecnici adeguatamente informati e formati sull\u2019installazione, il processo di retrofit non ha tenuto nei diversi Paesi europei il ritmo di mercato atteso, sebbene vi sia stata verso lo stesso una constante sollecitazione in vista della gi\u00e0 citata scadenza del 31 dicembre scorso.<\/p>\n\n\n\n L\u2019esito \u00e8, a oggi, \u201cperiodo di apprendimento educativo\u201d, che \u00e8 stato concordato in occasione di una recente riunione a livello europeo lo scorso 18 dicembre 2024 e che si sostanzia in un periodo di \u201ctolleranza\u201d, ovvero un periodo, della durata di due mesi (<\/strong>fino al 28 febbraio 2025), in cui le autorit\u00e0 di controllo sono invitate a non applicare sanzioni in assenza di retrofit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il Ministero dell\u2019Interno italiano ha raccolto tale invito e con una circolare ha reso inapplicabili le sanzioni fino al 1\u00b0 marzo 2025<\/strong>. Da quel giorno, invece, chi non avr\u00e0 provveduto al retrofit del tachigrafo sar\u00e0 punibile con multe da 866 a 3.464 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida<\/strong> per un periodo variabile da 15 giorni a tre mesi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Una precisazione: il Pacchetto Mobilit\u00e0 prevede una terza scadenza che concerne i veicoli di peso compreso tra 2,5 e 3,5 ton che saranno tenuti, se utilizzati per trasporti internazionali, a installare il tachigrafo intelligente di seconda versione a partire dal 1\u00b0 luglio 2026. Da ultimo saranno chiamati al retrofit entro il 18 agosto 2025 anche quei veicoli <\/strong>pesanti immatricolati tra il 21 agosto 2023 e il 31 dicembre 2023 che hanno installato, cosa ammessa in quel lasso temporale per la difficile reperibilit\u00e0 della seconda versione di tachigrafo intelligente, la prima versione dello stesso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Dal 1\u00b0 gennaio \u00e8 entrato in vigore anche l\u2019obbligo di dimostrare in sede di controllo su strada le registrazioni delle attivit\u00e0 dell\u2019autista degli ultimi 56 giorni (in precedenza l\u2019obbligo riguardava gli ultimi 28 giorni). Con una serie di circolari il Ministero dell\u2019Interno ha poi chiarito alcuni aspetti. In particolare, con riferimento specifico alle tipologie di carte tachigrafiche, il Ministero effettua un distinguo tra quelle rilasciate fino al 20 luglio 2023 e quelle rilasciate dal 21 luglio 2023 chiarendo che:<\/p>\n\n\n\n Carte tachigrafiche \u201cgen2v1\u201d, rilasciate fino al 20 luglio 2023<\/u><\/strong>: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attivit\u00e0. L\u2019inserimento manuale di parametri aggiuntivi (come, ad esempio, la funzione out of scope<\/em> o funzione traghetto<\/em>), potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.<\/p>\n\n\n\n Carte tachigrafiche \u201cgen2v2\u201d (queste carte recano sul retro il codice \u201ce3 1004<\/em>\u201d)<\/u><\/strong> rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantit\u00e0 di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attivit\u00e0 svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.<\/p>\n\n\n\n In virt\u00f9 di ci\u00f2, precisano gli Interni, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta<\/strong> la cui memoria non riesce a registrare tutte le attivit\u00e0 svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attivit\u00e0 svolte negli ultimi 56 giorni, sar\u00e0 opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati. <\/strong>La stampa deve essere fatta al termine dell\u2019attivit\u00e0 giornaliera, prima dell\u2019inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l\u2019apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.<\/p>\n\n\n\nAltri obblighi in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2025: le carte<\/strong><\/h3>\n\n\n\n