Trasporto rifiuti: il bandolo della matassa burocratica
Il Ministero dell’ambiente e l’Albo nazionale dei gestori ambientali hanno deliberato i criteri per l’applicazione della disposizione prevista dal Regolamento dell’Albo Gestori (decreto 120/2014) per quanto riguarda i trasporti di rifiuti speciali e pericolosi (articolo 8 del decreto). In base a quanto stabilito dalla delibera, le iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 4 […]
Il Ministero dell’ambiente e l’Albo nazionale dei gestori ambientali hanno deliberato i criteri per l’applicazione della disposizione prevista dal Regolamento dell’Albo Gestori (decreto 120/2014) per quanto riguarda i trasporti di rifiuti speciali e pericolosi (articolo 8 del decreto).
In base a quanto stabilito dalla delibera, le iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività previste alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.
Nel dettaglio, le imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi che intendono iscriversi alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, potranno, senza effettuare ulteriori iscrizioni, trasportare anche:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore, di cui alla categoria 4, o produttore iniziale, di cui alla categoria 2-bis;
b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
c) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (categoria 3-bis), per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto 65 del Ministero dell’ambiente dell’8 marzo 2010. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, l’indicazione “con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010″.
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