Trasporto merci pericolose, prorogate le scadenze dei patentini ADR
La comunicazione arriva direttamente dal Viminale. La norma comunitaria va però armonizzata con le disposizioni nazionali
A causa del perdurare della crisi pandemica anche la disciplina che regola la validità dei documenti nel regime di trasporto merci pericolose ha subito ulteriori modifiche. In base a quanto indicato da una recente circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale) l’Italia ha infatti sottoscritto di nuovo gli accordi multilaterali M333 e M334, rispettivamente in materia di proroghe dei certificati di formazione dei conducenti e di quelli per i consulenti della sicurezza, previsti nei trasporti di merci pericolose in regime ADR (l’accordo europeo preposto proprio al trasporto di merci ritenute pericolose, come gas, liquidi infiammabili ecc).
Ad oggi, la sottoscrizione degli accordi multilaterali M333 e M334 è avvenuta, oltre che dall’Italia, da parte di: Germania, Grecia, Rep. Ceca, San Marino (non ha sottoscritto l’accordo M334), Slovenia, Irlanda, Slovacchia, Norvegia, Svezia, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo, Russia, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Serbia.
Trasporto merci pericolose, nuove proroghe per far fronte alla crisi pandemica
Come riportato da FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali) gli accordi in questione prevedono che i certificati di cui sopra con scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021, rimangano validi fino al 30 settembre 2021. Gli accordi, come evidenzia il Ministero, hanno validità per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza nell’ambito dei Paesi firmatari e per i trasporti internazionali sempre tra i Paesi firmatari.
Tuttavia le nuove proroghe comunitarie in merito al trasporto merci pericolose vanno coordinate ancora una volta con la disposizione generale nazionale, come riportato dall’art. 103 del d.l 18/2020, il quale prevede che la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (tra i quali rientrano anche le certificazioni in esame), con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza da Covid-19, viene prorogata fino ai 90 giorni successivi alla predetta cessazione.
Ecco le nuove scadenze
La norma italiana sul trasporto merci pericolose e gli accordi internazionali sono entrambi in vigore perciò, come già successo per patenti, CQC, fogli rosa e certificati medici, verrà applicata la norma più favorevole. Quindi, per ricapitolare:
- La validità dei certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 è stata prorogata fino al 29 luglio 2021 (solo in merito al trasporto nazionale).
- La validità dei certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 (valida dunque in tutti i paesi che hanno stipulato gli accordi multilaterali M333 ed M334).