Tachigrafo e multe per eccesso di velocità, un’altra sentenza sostiene che sono nulle
Ribadito ancora, questa volta da un Giudice di Pace, il concetto espresso dall'UE lo scorso novembre: le multe per eccesso di velocità non possono essere date dopo aver analizzato il tachigrafo
La giurisprudenza viene in soccorso dell’autotrasporto e, per l’ennesima volta, porta sul tavolo degli imputati l’annosa questione delle multe per eccesso di velocità comminate dalle forze dell’ordine dopo l’analisi del tachigrafo digitale (o cronotachigrafo, che dir si voglia). Una pratica espressamente vietata dalla normativa UE ma che in Italia continua ad essere applicata in base al Codice della Strada, secondo quanto indicato nell’art.142, comma 6. Lo dimostrano, per esempio, le tantissime multe piovute sull’autotrasporto nostrano nell’ultima campagna di controlli organizzata dal network delle polizie stradali Roadpol, e incentrata proprio sulla sicurezza stradale e i limiti di velocità.
Questa volta, a rafforzare la tesi secondo cui gli autotrasportatori non possono essere multati per eccesso di velocità dopo l’analisi del tachigrafo, è arrivata la recente sentenza di un Giudice di Pace di Ferentino nella sentenza n. 73/2021, che ha accolto favorevolmente l’opposizione ad multa portata avanti da un camionista, sanzionato dalla polizia dopo l’analisi della strumentazione di bordo proprio per aver superato i limiti indicati.
Tachigrafo e multe per velocità, la giurisprudenza italiana in linea con l’UE
Stando a quanto riportato dalla sentenza del Giudice di Pace la pratica in questione, oltre ad andare contro la normativa UE contenuta nel Regolamento n.165/2014 (che ha sostituito il precedente Regolamento comunitario su cui invece si basa ancora il nostro Codice della Strada), che «stabilisce obblighi e requisiti in relazione alla costruzione, all’installazione, all’uso, al collaudo e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada», prefigura anche scenari di incostituzionalità. Questo perché andrebbe contro agli art.11 e 117 della Costituzione Italiana, ovvero a quegli articoli che regolano espressamente i rapporti dello Stato con le istituzioni comunitarie di cui fa parte.
A tale proposito va ricordato la messa in mora che l’UE ha perpetrato a novembre ai danni dell’Italia, proprio per il mancato rispetto del Regolamento n.165/2014. Tuttavia l’avvertimento delle istituzioni europee, che dava al nostro paese due mesi di tempo per adeguarsi alla normativa in vigore a livello comunitario, è tuttora rimasto lettera morta, tanto che le sanzioni ai danni degli autotrasportatori applicate secondo questo metodo non sono scomparse, anzi. A fronte del mancato adeguamento italiano, si leggeva nella missiva di ammonimento di novembre, l’UE avrebbe dovuto inviare un parere contente tutte le motivazioni e gli aspetti burocratici di questa divergenza sul tachigrafo: ma ad oggi, ad otto mesi dai fatti, tutto sembra essere ancora in stallo. A differenza delle multe, che continuano a fioccare.