Il tachigrafo va sottoposto a revisione ogni due anni per garantirne il corretto funzionamento: è un obbligo previsto dalle leggi europee e italiane. Ma tra gli operatori dell’autotrasporto persistevano ancora molti dubbi sull’interpretazione delle norme, chiariti pochi giorni fa da una nota ufficiale del Ministero dell’Interno.

Secondo la normativa europea, il tachigrafo deve essere verificato ogni due anni presso le officine autorizzate. Questo al fine di verificarne il funzionamento, l’assenza di manipolazioni e la precisione dei dati registrati, operazione al termine della quale le officine rilasciano un rapporto e applicano una targhetta sul veicolo. Alcuni punti della normativa erano ancora poco chiari, motivo per cui l’associazione ANITA aveva avanzato una richiesta di chiarimento da parte del Ministero, che ha risposto con la nota del 29 novembre.

Si chiarisce che non esiste una sanzione per la circolazione di mezzi pesanti con la revisione scaduta del tachigrafo e che inoltre le norme comunitarie non la considerano un’infrazione grave, tale da determinare la sospensione della patente o la decurtazione di punti.

Una sanzione prevista dall’articolo 19 della Legge 727/1978 è applicabile solo nel caso in cui il dispositivo venga ritenuto non funzionante. Questo avviene, ad esempio, se emergono scostamenti nei valori registrati superiori al 4% durante i controlli presso le officine autorizzate.

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