Il Ministero dell’Interno, con una circolare emanata il 3 luglio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto uso del tachigrafo digitale. Uno strumento di fondamentale importanza per l’economia generale dell’autotrasportatore nonché per la sicurezza delle strade.

Nello specifico, nel documento è stata chiarita la questione dell’obbligo o meno, che i conducenti hanno, di estrarre la propria carta tachigrafica dal dispositivo. Questo, in caso di allontanamento dal veicolo, in ottemperanza al Regolamento UE 165/2014, promulgato il 14 febbraio 2014.

tachigrafo digitale

Tachigrafo digitale, il Regolamento UE nei casi di allontamento

Nel dettaglio, con l’art. 34, paragrafo 3 del suddetto Regolamento Europeo, Assotir spiega.

“Si prevede che nei casi di allontanamento del conducente dal mezzo munito di tachigrafo digitale al suo ritorno egli debba inserire sulla carta del conducente, tramite l’apposita procedura, i periodi di tempo relativi alle altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni di guida e periodi di riposo”.

Inoltre, sempre nell’art.34 del Regolamento, il paragrafo 2 prevede l’esplicito obbligo per i conducenti di proteggere le carte delle quali sono titolari. Come armonizzare quindi l’obbligo di protezione della carta con le disposizioni da annotare in merito all’orario lavorativo in caso di allontamento?

A tal proposito la Direzione Generale per la mobilità e i trasporti della Commissione Europea ha espresso un proprio parere. Ha chiarito che “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo”.

Ok all’allontanamento ma solo se il veicolo rimane nella disponibilità

Quindi, combinando il parere della Direzione Generale dei trasporti UE e le norme contenute nel Regolamento, il Ministro dell’Interno ha ribadito che il conducente ha “l’obbligo di estrarre la propria carta dall’apparecchio di controllo solo nel caso il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità. Questo può accadere, per esempio, quando un altro conducente subentra alla guida dello stesso mezzo “impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell’attività sulla carta lasciata inserita”.

Quindi, se l’autista deve allontanarsi dal mezzo per iniziare un periodo diverso dalla guida, poiché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o perché deve andare a riposare o a fare una pausa, la carta del conducente può rimanere inserita nel tachigrafo digitale purché il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità.

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