Tachigrafo di seconda generazione, facciamo chiarezza sul “periodo di apprendimento educativo”
Tachigrafi di seconda generazione, è stato concordato un “periodo di apprendimento educativo”, ovvero un periodo di “tolleranza” della durata di due mesi (fino al 28 febbraio 2025), in cui le autorità di controllo sono invitate a non applicare sanzioni in assenza di retrofit.
L’obbligo per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate dediti al trasporto internazionale all’interno dell’Unione Europea di retrofittare (ossia di sostituire) alla seconda versione del tachigrafo intelligente ha avuto la sua prima scadenza, rimasta invariata, nella data del 31 dicembre 2024 scorso. Anche i mezzi equipaggiati di tachigrafo intelligente di prima versione, che operano anch’essi relazioni di traffico internazionali e che hanno una massa complessiva superiore alle 3.5 tonnellate, sono soggetti al medesimo obbligo di sostituzione, ma in questo caso la scadenza è fissata al 18 agosto 2025. Il retrofit rappresenta una vera novità introdotta dal Pacchetto Mobilità, in quanto, sebbene solo per il trasporto internazionale, è la prima volta che viene stabilita normativamente.
Il tachigrafo digitale, che nel 2006 ha sostituito quello analogico, da tempo offre numerosi vantaggi: una registrazione dei dati più precisa e un miglioramento del controllo sui tempi di guida e di riposo. Il tachigrafo di seconda generazione, ossia quello definito “intelligente”, rappresenta un ulteriore step evolutivo che, più ancora della prima versione di tachigrafo digitale, si pone come ecosistema, ossia una piattaforma integrata con altre piattaforme per la gestione data-driven, intelligente e costo-efficace della notevole mole di dati e di informazioni che è messa a disposizione dai veicoli attuali, anch’essi sempre più ‘piattaforme’.
Tornando al tema del retrofit, le sue scadenze sono definite da tempo, ovvero sin dall’entrata in vigore del regolamento 2021/1228. Ciò nonostante, e pur in presenza di una sempre più crescente disponibilità di prodotto nel corso del 2024 e di una rete di centri tecnici adeguatamente informati e formati sull’installazione, il processo di retrofit non ha tenuto nei diversi Paesi europei il ritmo di mercato atteso, sebbene vi sia stata verso lo stesso una constante sollecitazione in vista della già citata scadenza del 31 dicembre scorso.
L’esito è, a oggi, “periodo di apprendimento educativo”, che è stato concordato in occasione di una recente riunione a livello europeo lo scorso 18 dicembre 2024 e che si sostanzia in un periodo di “tolleranza”, ovvero un periodo, della durata di due mesi (fino al 28 febbraio 2025), in cui le autorità di controllo sono invitate a non applicare sanzioni in assenza di retrofit.
Il Ministero dell’Interno italiano ha raccolto tale invito e con una circolare ha reso inapplicabili le sanzioni fino al 1° marzo 2025. Da quel giorno, invece, chi non avrà provveduto al retrofit del tachigrafo sarà punibile con multe da 866 a 3.464 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo variabile da 15 giorni a tre mesi.
Una precisazione: il Pacchetto Mobilità prevede una terza scadenza che concerne i veicoli di peso compreso tra 2,5 e 3,5 ton che saranno tenuti, se utilizzati per trasporti internazionali, a installare il tachigrafo intelligente di seconda versione a partire dal 1° luglio 2026. Da ultimo saranno chiamati al retrofit entro il 18 agosto 2025 anche quei veicoli pesanti immatricolati tra il 21 agosto 2023 e il 31 dicembre 2023 che hanno installato, cosa ammessa in quel lasso temporale per la difficile reperibilità della seconda versione di tachigrafo intelligente, la prima versione dello stesso.
Altri obblighi in vigore dal 1° gennaio 2025: le carte
Dal 1° gennaio è entrato in vigore anche l’obbligo di dimostrare in sede di controllo su strada le registrazioni delle attività dell’autista degli ultimi 56 giorni (in precedenza l’obbligo riguardava gli ultimi 28 giorni). Con una serie di circolari il Ministero dell’Interno ha poi chiarito alcuni aspetti. In particolare, con riferimento specifico alle tipologie di carte tachigrafiche, il Ministero effettua un distinguo tra quelle rilasciate fino al 20 luglio 2023 e quelle rilasciate dal 21 luglio 2023 chiarendo che:
Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività. L’inserimento manuale di parametri aggiuntivi (come, ad esempio, la funzione out of scope o funzione traghetto), potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
Carte tachigrafiche “gen2v2” (queste carte recano sul retro il codice “e3 1004”) rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantità di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.
In virtù di ciò, precisano gli Interni, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati. La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.
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