Rimborso accise gasolio per autotrasporto, al via le domande per il 4° trimestre 2021
Come disposto dall'ADM, le richieste potranno essere presentate con la relativa documentazione dal 1° al 31 gennaio 2022. Rilasciata la strumentazione necessaria
Sul portale online dell’ADM – Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono stati pubblicati i documenti e il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise al quarto trimestre del 2021, ovvero quello relativo alle spese in carburante dei veicoli industriali pesanti delle flotte aziendali relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La domanda potrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società. Tutta la documentazione per il rimborso accise è disponibile a questo indirizzo.
Rimborso accise, ecco gli importi e i veicoli che potranno accedervi
Al rimborso accise potranno accedere tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton adibiti al trasporto merci. Come indicato dalle ultime disposizioni entrate in vigore nell’anno vigente (e foriere di non poche polemiche a causa della crisi pandemica in corso e per il loro mancato posticipo), sono esclusi i veicoli di categoria ecologica Euro IV (o inferiori) o con ptt al di sotto alle suddette 7,5 ton. In merito all’importo rimborsabile restano confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto consumato nel periodo d’esercizio.
L’Agenzia ha poi precisato che per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea deve essere riprodotto anche su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB), da consegnare poi insieme alla stessa versione stampata. Tutte le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto – nel formato prodotto dal servizio telematico – dovranno essere necessariamente regolarizzate.
Ecco i soggetti che potranno accedere al rimborso accise
Nello specifico, per quanto riguarda il trasporto merci (come già detto con veicoli da ptt superiore alle 7,5 ton), il rimborso accise gasolio spetta all’attività di esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio per autotrazione mediante le relative fatture. Inoltre, per la fruizione del rimborso, i soggetti in questione sono tenuti ad indicare nella fattura elettronica anche la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.
Restituzione di denaro e credito d’imposta, le modalità
Il recupero delle accise, va ricordato, può essere richiesto tramite rimborso (con restituzione di denaro) oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.