Revisione camion e rimorchi, il MIMS fa chiarezza sui requisiti di idoneità per le officine private
Dopo il via libera del DL Infrastrutture alla revisione presso i centri privati anche di rimorchi e semirimorchi, il Ministero ha fatto il punto della situazione di un panorama estremamente frastagliato
La Direzione generale Motorizzazione del MIMS ha emanato due circolari con cui è andata a definire i requisiti per l’idoneità all’esercizio transitorio dell’attività di revisione camion con ptt superiore alle 3,5 ton, dopo la modifica legislativa che ha ricompreso anche i rimorchi ed i semirimorchi tra gli elementi che possono essere revisionati da parte di officine private. Le circolari introducono anche novità riguardo gli ispettori di revisione. Ne ha dato notizia, approfondendo la questione, Confartigianato Trasporti.
In attesa dell’attuazione delle norme di delega delle funzioni di revisione camion e rimorchi ad officine private contenute nel DL Infrastrutture, il MIMS ha disciplinato anche i requisiti tecnici dei locali e delle attrezzature fisse e mobili, per il rilascio del riconoscimento di idoneità delle sedi esterne destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione camion e rimorchi con ptt superiore alle 3,5 ton e i termini per l’adeguamento delle sedi già riconosciute idonee ma non pienamente conformi alle prescrizioni.
Revisione camion e rimorchi, il nodo delle “sedi esterne”
Per “sedi esterne” si intendono quelle predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo di proprietà ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un titolo di disponibilità, e che siano state comunque riconosciute idonee dall’UMC territorialmente competente. Il riconoscimento di idoneità avverrà a condizione, tra le altre, che il centro sia dotato di un piazzale di accumulo veicoli idoneo a garantire la permanenza di un determinato numero di veicoli in attesa. In alternativa può essere utilizzato un piazzale di accumulo posto nelle vicinanze dal quale i veicoli possono essere chiamati con sistema rapido di comunicazione. Le officine privata avranno due anni di tempo per adeguarsi alla normative.
Novità anche per il ruolo di ispettori ausiliari
Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione camion e semirimorchi che gradualmente andranno ad accumularsi, fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti previsti dalla normativa possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 maggio 2017, ai quali è riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell’attività a carico esclusivo dei richiedenti la revisione.
In attesa dell’attuazione delle norme di delega delle funzioni di revisione e dell’attivazione delle opportune commissioni di esame per l’abilitazione degli stessi, il legislatore ha inteso comunque consentire l’utilizzo di “ispettori di modulo C” abilitati e disponibili. Ne consegue, allo stato, la necessità di disciplinare l’utilizzo, per l’esercizio della funzione di revisione dei “veicoli pesanti”, degli “Ispettori Ausiliari” (nel seguito IA), ovvero ex-dipendenti in quiescenza dell’Amministrazione che abbiano ricoperto la funzione di ispettori e che la circolare in oggetto ha già definito quali ispettori in vigenza di capacità operativa.