Autotrasportatori, protocollo di sicurezza e linee guida nel Dpcm 17 maggio
Nel Dpcm attuativo annunciato da Conte durante la conferenza stampa di sabato sera e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sono contenuti numerosi allegati, inerenti ai Protocolli per la sicurezza da adottare nei vari settori lavorativi. Tra questi, ovviamente, anche quello per il mondo dei trasporti, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione […]
Nel Dpcm attuativo annunciato da Conte durante la conferenza stampa di sabato sera e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sono contenuti numerosi allegati, inerenti ai Protocolli per la sicurezza da adottare nei vari settori lavorativi. Tra questi, ovviamente, anche quello per il mondo dei trasporti, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica”.
Il protocollo era stato redatto il 14 marzo e firmato dalle parti il successivo 20 marzo. La bontà delle disposizioni, nonché la loro stretta osservanza, erano già state sottolineate dalla ministra De Micheli giovedì 14 maggio. Da marzo infatti le disposizioni sono rimaste pressoché invariate. Con il Dpcm del 17 maggio si ribadisce la validità di quanto contenuto nel Protocollo ma “in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure”. Fine del lockdown quindi, ma con la dovuta cautela.
Autotrasporto, il Protocollo e le linee guida da adottare
Per quanto concerne strettamente il settore dell’autotrasporto merci:
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
Le misure generali di sicurezza che le aziende devono adottare
Per quanto concerne invece le disposizioni generali che tutte le imprese devono adottare per un’applicazione corretta e rigorosa della misure di sicurezza, nel Dpcm vengono sottolineati i seguenti punti:
- prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.