Il motivo è la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre e la definitiva conversione in legge del DL Rilancio lo scorso luglio. Questo, ha portato la Motorizzazione e il Mit ad aggiornare le indicazioni in merito alla proroga della validità di:

  • Carta di qualificazione del conducente (CQC)
  • Certificati di abilitazione professionale (CAP) inerenti l’autotrasporto.

Il dubbio era la confusione che potrebbe subentrare dal sovrapporsi di norme preesistenti e direttive europee.

Nella circolare n. 22208 del 13 agosto 2020 della Motorizzazione sono contenuti anche alcune indicazioni sulle patenti di guida che riprendono quanto già precisato dal Ministero dell’Interno qualche settimana fa.

CQC

Carta di qualificazione del conducente (CQC), tutti i dettagli della proroga

a) Per quanto riguarda la CQC, nella circolare viene precisato che le proroghe devono necessariamente essere armonizzate sulla base delle due disposizioni vigenti. Da una parte, la previsione di cui all’art. 2 del regolamento UE 2020/698, Dall’altra, la norma di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020.

In sostanza, sulla base di queste due disposizioni e sentito anche il Viminale, la circolare ha chiarito che:

1. su tutto il territorio dell’UE (Italia compresa) la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;

2. invece per quanto riguarda le CQC rilasciate in Italia il discorso è più complesso. La circolare a tale proposito distingue tra:

  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020. Mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020. Sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020. La proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento UE 2020/698 si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020;

Certificati di abilitazione professione (CAP), tutto dipende dallo stato di emergenza

b) i certificati di abilitazione professionale (CAP), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020;

d) sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

Esame di ripristino CQC e patentino ADR

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

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