Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a causa delle proroga dello stato di emergenza fino al 31 aprile (in origine previsto fino al 31 gennaio), ha pubblicato una circolare con cui a sua volta ha prorogato la validità delle patenti, dei fogli rosa, degli attestati professionali (cqc) nonché dei termini per poter sostenere gli esami di abilitazione professionale. Per fare chiarezza e offrire un’interpretazione univoca alle varie disposizioni – anche europee -, oltre alla circolare in questione, sul sito del MIT è stato pubblicato un lungo elenco di risposte alle domande più frequenti (Faq – Frequently Asked Questions) attinenti alla tematica delle patenti e delle cqc.

cqc

Patenti e cqc, serve ancora un proroga. Un’emergenza infinita

Perciò, a causa del protrarsi dell’emergenza coronovirus, come si apprende da una nota ministeriale e sulla base delle ultime norme le patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021 sono valide fino al 29 luglio 2021, cioè fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza. Questa proroga si applica alle patenti italiane per circolare nel nostro paese.

Per guidare negli altri stati della UE con patente italiana resta in vigore la norma comunitaria secondo la quale i documenti con scadenza tra 1 febbraio e 31 agosto 2020 sono validi per i sette mesi dopo la scadenza. Infine, se utilizzate come documenti di riconoscimento, le patenti italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 aprile 2021 sono valide in Italia fino al 30 aprile 2021, all’estero fino alla data di scadenza indicata nel documento.

CQC, quando scade la carta dei camionisti

Il discorso delle proroghe è leggermente più complicato per quanto attiene invece alla Carta di Qualificazione del Conducente, a causa della convergenza di tre diverse disposizioni normative, sia nazionali che comunitarie.

Alla luce di ciò le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021.

Per quanto riguarda le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021. Invece sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento.

Le norme per gli altri attestati professionali

CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021. Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.. ), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Inoltre il titolare della CQC, per il quale la scadenza del termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

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