Il “DL Riaperture” del 22 aprile ha prorogato di nuovo lo stato di emergenza per la crisi del Covid-19 fino al 31 luglio. Perciò, in base ai precedenti decreti emergenziali emanati nel corso del 2020, anche i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio (come la CQC) sono stati di nuovo prorogati. A fare chiarezza sulla babele delle proroghe, ancora una volta, è arrivata una circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)

Il documento rilasciato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (parte del MIMS), come di consueto, deve coordinare diverse disposizioni in materia di proroghe, sia provenienti dall’UE tramite i Regolamenti che dal Governo italiano attraverso i decreti legge.

Patenti, nuove proroghe chiarite dalla Motorizzazione

Dunque per quanto riguarda 1) la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e 2) la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti di guida resta sostanzialmente invariata ed è così prorogata:

  • Scadenza originaria compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
  • Scadenza originaria compresa tra il  1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020: proroga al 1° luglio 2021
  • Scadenza originaria compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Invece, 3) per quanto riguarda la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:

  • Scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021
  • Scadenza originaria compresa tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
  • Scadenza originaria compresa tra il 1 luglio 2021 e il 31 luglio 2021: proroga al 29 ottobre 2021

CQC, ecco i chiarimenti

Discorso simile anche per le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC). In merito alla 1) circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e alla 2) circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è prorogata come segue:

  • Scadenza originaria compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria.
  • Scadenza originaria compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020: proroga al 1° luglio 2021
  • Scadenza originaria compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

In merito alla 3) la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

  • Scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021
  • Scadenza originaria compresa tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
  • Scadenza originaria compresa tra il 1 luglio 2021 e il 31 luglio 2021: proroga al 29 ottobre 2021

Nel documento della Motorizzazione, a cui si rimanda per una consultazione più approfondita, sono indicate anche le proroghe di attestati specifici come quelli di abilitazione professionale KA, KB, o il certificato di idoneità per la guida di filoveicoli nonché i permessi provvisori di guida.

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