La Direzione Generale per la Motorizzazione è scesa in campo per fare chiarezza sulla patente scaduta e sui criteri da adottare per riconfermarne la validità, anche dopo lungo tempo dalla scadenza. Si tratta di campi in cui, purtroppo, la mancanza di uniformità a livello normativo, tra moltiplicazione dei contenziosi e applicazione disomogenea sul territorio, ha dato origine a una vera e propria babele di dichiarazioni sostitutive, tutte riguardanti l’esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente, per l’appunto, risultava scaduta.

Una sequela imponente di “aggiustamenti” che in alcuni casi si sarebbero potuti rivelare controproducenti, andando ad intaccare la sicurezza su strada. L’obiettivo, a questo punto, è quello di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza.

Patente scaduta, in arrivo un “esperimento di guida”

Quindi, a causa dell’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida”, la Motorizzazione ha disposto che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

La prova nei dettagli

La durata della prova per rinnovare la patente scaduta deve essere di almeno quindici minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno venticinque minuti per le altre categorie. Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola. In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS. Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001.

L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente. La mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell’Ufficio.

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