Durante il Consiglio dei Ministri del 9 giugno, tra i provvedimenti adottati, è stato approvato anche il testo del Decreto Legislativo con il quale viene recepita la Direttiva comunitaria 2018/645, concernente alcune modifiche alla disciplina della formazione professionale dei conducenti (contenute nella direttiva 2003/59/CE)e di alcune norme in tema di patente di guida (presenti nella direttiva 2006/126/CE). L’annuncio del nuovo Decreto Legislativo arriva  a pochi giorni dai chiarimenti con cui il Ministero dell’Interno ha fatto luce sulla questione delle proroghe di validità delle certificazioni di guida e delle patenti nel nostro Paese.

patente

Patente e formazione professionale, recepita la direttiva europea

Le modifiche contenute nella direttiva, il cui definitivo recepimento in Italia è stato proposto dai ministri Vincenzo Amendola (Affari Europei) e Paola De Micheli (Trasporti), ampliano “gli obblighi di qualificazione, prima previsti solo per i conducenti che effettuavano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando il riferimento all’attività di guida professionale ed estendendo così gli obblighi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti citate”, si legge nel comunicato stampa rilasciato dal Governo.

Inoltre “il decreto – prosegue la nota – prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite una specifica rete informatica e determina la cadenza periodica dei corsi di formazione necessari per mantenere le abilitazioni conseguite”.

Le principali novità secondo FIAP

FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, in attesa della pubblicazione del testo del Decreto Legislativo, ha segnalato in un comunicato alcune delle principali novità previste dalla nuova direttiva:

  • estensione dell’obbligo di formazione iniziale e periodica a tutti i cittadini che svolgono trasporti su strada con veicoli per i quali sono necessarie patenti di categoria superiore alla B, indipendentemente dal possesso della qualifica di conducente;
  • introduzione di ulteriori deroghe alla formazione obbligatoria, e conferma di quelle esistenti per i trasporti a fini non commerciali e per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca attività principale del conducente;
  • previsione della possibilità per gli Stati di riconoscere, al fine del conseguimento degli obblighi formativi, la formazione specifica effettuata dai conducenti in ottemperanza ad altre normative europee, come quelle relative al trasporto di merci pericolose o di animali vivi;
  • rafforzamento dello scambio di informazioni tra Paesi membri sulla formazione dei conducenti, attraverso l’attivazione di una specifica rete informatica;
  • introduzione, in tema di patenti, dell’estensione di validità della patente B, conseguita da almeno 2 anni, per la guida di veicoli ad alimentazione alternativa di peso superiore alle 3,5 Tonnellate, ma inferiore a 4,25 Tonnellate, qualora il superamento del limite di 3,5 Tonnellate sia ascrivibile esclusivamente al peso degli apparati necessari per l’alimentazione alternativa e non ad aumento della capacità di carico;
  • incremento della collaborazione tra Stati membri in materia di informazioni sulle patenti rilasciate, attraverso l’istituzione di una specifica rete informatica.

In primo piano

Articoli correlati