Licenze UE e copie conformi. In un nota Confartigianato Trasporti ha comunicato che la Direzione Generale TSI del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato ieri la circolare n. 10264, nella quale vengono chiariti i termini di validità e presentazione domande di rinnovo per licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi. La validità di queste disposizioni, va ricordato, è già stata prorogata con l’entrata in vigore del Regolamento Ue n. 2020/698, recepito dall’Italia e in vigore dal 4 giugno.

Licenze UE

Licenze UE e copie conformi, il lavoro del Mit è sempre continuato poiché “indefferibile”

La nota MIT fa presente che, nonostante l’entrata in vigore del suddetto Regolamento Ue che ha prorogato di 6 mesi la validità di licenze comunitarie e relative copie conformi in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, gli uffici hanno sempre lavorato durante l’emergenza senza soluzione di continuità perché l’attività era stata individuata come “indifferibile”, affinché fosse data “certezza giuridica all’attività internazionale posta in essere dalle imprese di trasporto italiano in ambito europe”.

Pertanto, ferme restando le possibilità di prorogare le licenze come previsto dal Regolamento “Proroghe”, il Mit ha fatto sapere che “l’Amministrazione continua a garantire l’istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze e, di conseguenza, delle relative copie conformi qualora vengano presentate apposite istanze presso gli uffici competenti”.

In ogni caso il Mit, al fine di consentire un efficiente organizzazione dell’attività amministrativa, consiglia alle imprese di procedere con consistente anticipo a presentare le richieste di rinnovo rispetto alla data di scadenza.

Il Mit infine ha sottolineato che, qualora gli autotrasportatori decidessero di prorogare le licenze, in accordo al nuovo Regolamento U.E post Covid-19, “per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute”.

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