Se un autotrasportatore manomette il cronotachigrafo del proprio camion commette il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche anche nel caso in cui il camion restasse fermo in un piazzale. A confermarlo è una sentenza della Corte di Cassazione chiamata a riesaminare il caso del titolare di un’impresa di autotrasporto già riconosciuto colpevole di avere manomesso il cronotachigrafo di un automezzo.

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Dopo aver esaminato il ricorso presentato dai legali dell’imputato, al quale era stata contestata la violazione dell’articolo 437 del Codice penale, i giudici dell’alta corte lo hanno respinto evidenziando, nelle loro motivazioni, il valore della tutela della sicurezza della circolazione stradale “comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso” e della sicurezza dei lavoratori “e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo”.

Sicurezza che non verrebbe certo messa in pericolo con il camion non in circolazione, certo, ma i giudici hanno evidenziato come “la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal Codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo”.

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