È disponibile dal 1° gennaio sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del quarto trimestre 2023. Si potrà presentare richiesta fino al 31 gennaio.

L’associazione Anita ricorda che ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato dall’Agenzia delle Dogane. Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati. È possibile, in alternativa, presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.

Le istanze di rimborso devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dall’1 ottobre al 31 dicembre 2023; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.

Nel 2023 è stato esteso il rimborso anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (biocarburanti quali HVO e GTL). Per quanto riguarda l’entità del rimborso la misura per il quarto trimestre 2023 è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di prodotto. Tale valore corrisponde alla differenza tra l’aliquota dell’accisa sul gasolio generalizzata (pari a 617,40 euro per mille litri) e l’aliquota dell’accisa agevolata per il gasolio professionale introdotta dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).

Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi.

Infine, ricordiamo che il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740.

In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

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