Non sono pochi i dubbi che, puntualmente, vengono sollevati dalle nuove disposizioni sulla Carta di Qualificazione del Conducente. Come, per esempio, quelli posti dalla circolare protocollare 35677 del 19 settembre 2019 sulla validità della CQC in rapporto ai corsi di formazione sostenuti.

cqc

La circolare del settembre 2019 normava le «Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative».

CQC, le precisazioni della motorizzazione sulla validità del documento

Nello specifico, il punto scottante che ha richiesto una precisazione da parte della Direzione generale della Motorizzazione, era quello che ribadiva quanto segue: «Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l’esame di ripristino». A questo punto in molti hanno fatto pervenire agli uffici competenti una richiesta di chiarimento.

Perciò la Motorizzazione, facendo riferimento al principio di diritto amministrativo “tempus regit actum” (ovvero “il tempo regola l’atto”), ha precisato che la disposizione illustrata prima non può avere valore retroattivo. Di conseguenza «la disposizione in esame si applicherà a decorre dal 20 novembre 2021 nei confronti di titolari di qualificazione CQC che, avendo seguito un corso di formazione periodica conclusosi entro il 20 novembre 2019 (primo giorno di applicazione delle disposizioni di cui alla citata circolare), non avranno alla predetta data del 20 novembre 2021 provveduto chiedere il rinnovo del documento comprovante la qualificazione in parola (patente CQC o CQC card)».

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