Corsi CQC. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute dagli uffici della Motorizzazione, ha pubblicato una circolare con cui hai fatto chiarezza sulla documentazione che i soggetti erogatori (scuole guida, enti, associazioni di categoria) sono tenuti ad esibire a fine corso di qualificazione iniziale (anche di integrazione) o di formazione periodica CQC.

In sostanza numerosi uffici, una volta concluso i corsi CQC, chiedono al soggetto erogatore del corso stesso di produrre copia dei relativi registri delle presenze, delle comunicazioni effettuate per segnalare assenze o variazioni di calendario o indisponibilità dei docenti, o altro. Il Ministero non esita a criticare questa prassi, che “appare estremamente ed inutilmente onerosa nei confronti dei soggetti erogatori del corso, nonché difforme dal dettato e dalle finalità delle disposizioni di settore per le ragioni che di seguito si espongono”.

Corsi CQC, la documentazione non può essere replicata fuori dagli orari e dalle date indicate

Va ricordato che la circolare che regola le istruzioni operative inerenti i corsi CQC è stata pubblicata nel novembre 2019 (si tratta della n.35677). Il paragrafo 5 della circolare in oggetto sottolinea che l’eventuale attività ispettiva (da parte degli organi di polizia) è da espletare presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni. Lo stesso vale per le esercitazioni di guida o per le pratiche collettive. Sempre nello stesso documento viene precisato che è proprio in sede di ispezione che gli eventuali ispettori devono porre particolare attenzione, tra l’altro, alla presenza e corretta tenuta dei registri di frequenza, dai quali sarà possibile evincere, anche con riferimento ad eventuali lezioni svolte in giornate pregresse, che, ad esempio, non sia stata segnalata l’assenza di uno o più allievi dei quali non risulti la firma di presenza sui relativi registri.

Ed è proprio a partire da queste considerazioni che il Ministero ha sottolineato che i registri delle presenze e delle comunicazioni sono funzionali alla rilevazione delle presenze ed alla verifica della regolarità della stessa in sede di visite ispettive. Che, come precisato dalla circolare, avviene presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni.

Perciò in merito ai corsi CQC, conclude il Ministero, non può ritenersi legittimo richiedere all’ente erogatore del corso, che ne comunica la conclusione, di riprodurre la documentazione che è stato già inoltrata alla Motorizzazione, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Documentazione che, tra l’altro, poteva e doveva essere verificata in sede di visite ispettive nei tempi opportuni.

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