Le aspettavamo da settimane, nonostante i continui rimandi e le indecisioni lungo il percorso, tra incontri, bocciature e proclami inascoltati. Ora le linee guida del Ministero dei Trasporti per il contenimento della diffusione del coronavirus sono realtà. Sin dall’entrata in vigore dei Dpcm dell’8 e del 9 marzo gli autotrasportatori si sono ritrovati catapultati in una giungla giuridica fatta di autocertificazioni, dichiarazioni per comprovati motivi lavorativi, controlli a tampone per i transfrontalieri e chi più ne ha più ne metta. Senza dimenticare i tristi episodi di ghettizzazione di alcune (scorrette) aziende che hanno vietato agli autisti l’ingresso nei loro impianti, perfino per andare in bagno, spaventato dal rischio di contagio.

linee guida

Finalmente le linee guida per i trasporti

Le linee guida del Mit per i trasporti, firmate dalla ministra Paola De Micheli, vanno ad integrare quanto era già stato adottato il 14 marzo per tutti i settori a livello nazionale, con il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Le ulteriori specificazioni per il settore dei trasporti e della logistica sono state richieste a gran voce, e a più riprese, da tutte le associazioni di categoria sin dall’inizio della crisi (quindi subito dopo il 21 febbraio), ben prima che la situazione precipitasse con l’istituzione della cosiddetta “zona protetta”, estesa a tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni sono rivolte ad ogni settore dell’ambito trasportistico “ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate”: quindi non solo il mondo dei trasporti e della logistica in senso stretto ma anche tutto ciò che gli ruota intorno come servizi di riparazione e assistenza per i mezzi, centralini operativi ecc.

Ecco nel dettaglio tutte le disposizioni di sicurezza che gli autisti, le aziende di trasporti e le logistiche devono adottare per un corretto comportamento antivirale:

• prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc)
• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare
eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.
• Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

linee guida

Le disposizioni per il trasporto postale

Invece le modalità con cui effettuare il trasporto postale erano già state parzialmente regolate dall’art. 108 del decreto “Cura Italia”, firmato la scorsa settimana dal premier Conte. Sostanzialmente l’invio di pacchi o raccomandate postali può essere effettuato previo accertamento della presenza del destinatario, senza raccoglierne la firma (che è apposta dall’operatore postale) e cercando di evitare qualunque contatto, lasciando quindi la missiva all’interno della casella.

Conftrasporto, nonostante qualche riserva legata ai chiarimenti sui tempi di guida, ha accolto positivamente l’emanazione delle disposizioni: “La pubblicazione delle linee guida integrative di quelle di carattere generali è avvenuto, come già detto con molta chiarezza nelle comunicazioni di ieri. Le motivazioni sono state fornite e credo che nessuno che le abbia lette possa non averle comprese”.

 

In primo piano

Articoli correlati