Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha rilasciato i dati relativi ai costi di esercizio di marzo 2020, elaborando le rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico sull’andamento del prezzo del carburante, in attuazione di quanto previsto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015 del Governo Renzi).

Mit

Come si evince dalla tabella del Mit, il prezzo del gasolio per le auto a marzo 2020 è di 1378,22 euro per 1000 litri. Di questi 512,29 € sono rappresentati dal prezzo industriale, 248,53 € dall’IVA e 617,40 € dalle accise. Un calo sostanzioso, più di 65 € sul totale di 1000 litri, rispetto a febbraio 2020. L’emergenza coronavirus globale, nonché il calo del prezzo e della produzione del barile, hanno sicuramente contribuito. La situazione del settore, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è complicatissima: i cali degli introiti per i gestori hanno sfiorato -90% tra marzo e aprile.

Come sottolinea il Mit “il prezzo mensile al consumo del carburante (1.378,22) è espresso, dal M.I.S.E., in euro per 1.000 litri. Lo stesso valore può essere espresso in euro per litro dividendolo per mille. Tale valore va successivamente scorporato dell’IVA corrente dividendolo ulteriormente per 1,22 essendo l’IVA attualmente applicata pari al 22%”. Facendo la semplice equivalenza, il prezzo del gasolio a marzo 2020 risulta essere di 1,378 euro per litro.

 

Mit, ecco i costi d’esercizio relativi al trasporto commerciale di Marzo 2020

Nella nota rilasciata dal Mit sono poi stati calcolati i costi d’esercizio relativi alle due classi di veicoli del trasporto commerciale, ovvero quelle con ptt (massa totale a terra) fino alle 7,5 ton e quelle con ptt superiore alle 7,5 ton. Quindi il valore del costo unitario di gasolio relativo al mese appena trascorso è di:

  • 1,129 € al litro per i veicoli con ptt fino a 7,5 ton, al netto dell’IVA non applicata (del 22%). Per questa classe di veicoli non si tiene conto degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise.
  • 0,915 € al litro per i veicoli con ptt superiore a 7,5 ton, al netto dell’IVA non applicata e del rimborso delle accise, come stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. RU-114075 del 27 settembre 2012.

Nella nota del ministero viene infine specificato che “In base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016): “a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.

 

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