Il DPCM 11 giugno 2020 vieta sì lo svolgimento dei corsi professionali in presenza fino al 14 luglio, tuttavia consente espressamente la ripresa di alcune categorie di corsi, centrali per l’autotrasporto, di qualificazione iniziale e formazione periodica. Tra questi si trovano quelli per l’ottenimento della CQC, del patentino ADR, per l’accesso alla professione merci e viaggiatori e quelli sul corretto utilizzo del tachigrafo.

Per venire incontro alle esigenze degli autotrasportatori e per rendere più chiara e cristallina possibile la ripresa della formazione, nelle scorse settimane il Mit ha emanato una serie di circolari specifiche sull’argomento. Chiarimenti, quelli del Mit, che arrivano anche in seguito al recepimento della direttiva UE 2018/645 su formazione professionale e qualifiche.

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Formazione per l’autotrasporto, la ripresa con la fase 3

Va ricordato che i corsi sopra citati sono ripresi a tutti gli effetti a partire dal 15 giugno 2020, e vengono “svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Mit”.

La circolare del Ministero del 22 giugno 2020 ha reso note alcune precisazioni sui luoghi e sulle aule dove prendono parte i corsi di formazione. Infatti, se la sede principale messa a disposizione dall’ente o dall’autoscuola risulta essere in contrasto con le linee guida per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza dei partecipanti, potrà essere utilizzata altra un’altra sede idonea, anche se non autorizzata preventivamente dal Mit. L’unica condizione posta, a tal proposito, è quella dell’agibilità infrastrutturale.

I corsi per i conducenti disciplinati dalla direttiva 2003/59/CE e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati rientrano a tutti gli effetti tra i corsi abilitanti e le prove d’esame: a sancirlo la circolare dello stesso Ministero del 23 giugno 2020.

I corsi nella sedi alternative, i dettagli

Per finire, con la circolare del 24 giugno la Direzione generale Motorizzazione, “recependo le istanze provenienti dal territorio nazionale, in considerazione della rilevante finalità economica e sociale dell’attività di autotrasporto e del considerevole numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR”, ha fornito ulteriori delucidazioni sulla formazione in aule differenti da quelle originariamente indicate dagli enti.

“L’attività presso aule esterne deve infatti avvenire a determinate condizioni: ogni aula esterna può essere utilizzata esclusivamente da un unico ente autorizzato; b) l’aula deve essere ubicata nello stesso comune in cui ha sede l’ente autorizzato; c) il responsabile dell’ente deve attestare – con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – che l’aula è conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, anche in considerazione dell’uso cui viene adibita; d) il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non può essere superiore al numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni ubicata presso la sede autorizzata; e) la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020”.

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