L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto nel 3° trimestre 2020, ovvero dal 1° luglio al 30 settembre 2020. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale potrà essere presentata a partire da domani, cioè dal 1° ottobre al 2 novembre 2020.

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Accise gasolio autotrasporto, i dettagli per il rimborso del terzo trimestre 2020

Con una nota del 25 settembre 2020 del Direttore centrale, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che l’importo riconosciuto per il secondo trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri. Le principali indicazioni in merito sono contenuto in una nota del 25 settembre 2020 del Direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane. Confartigianato Trasporti ne ha sintetizzato i punti salienti.

Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli. Devono avere peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 3 o superiori. Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740. Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

Le modalità di invio delle dichiarazioni

Leggiamo meglio la del 25 settembre. Le dichiarazioni possono essere inviate all’Agenzia delle Dogane per via telematica, usando il software fornito sul sito della stessa Agenzia. Oppure, tramite riproduzioni della dichiarazione cartacea su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB), da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

L’ente fa sapere che tutte le dichiarazioni che saranno presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile, dovranno essere regolarizzate.

Il credito maturato nel II° trimestre 2020 potrà essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, potrà essere fatta pervenire entro il 30 giugno 2022. Va ricordato, inoltre, che non sono ammessi all’agevolazione sulle accise gasolio autotrasporto i consumi effettuati da: 1) veicoli di categoria euro 2 o inferiore; 2) veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.

Attenzione al limite quantitativo fissato dall’Agenzia delle Dogane

Confartigianato Trasporti ha infine ribadito che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, ha introdotto un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

L’associazione di categoria ha pertanto invitato tutti gli autotrasportatori interessarti a prestare massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Ulteriori dettagli possono essere approfonditi nella nota direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

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